TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 7.
(Rivalutazione indennizzi per danno biologico).

Art. 7.
(Rivalutazione indennizzi per danno biologico).

      1. In attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo di 50 milioni di euro, è destinata all'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle

      1. Identico.


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rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007.
        2. I successivi adeguamenti della «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuare con cadenza annuale a decorrere dal 1o luglio 2009, sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.       3. Identico.